HomepageFiscoAccertamento, riscossione e contenziosoGli interessi legali scendono da gennaio
Accertamento, riscossione e contenzioso
15 Dicembre 2023
Gli interessi legali scendono da gennaio
Da gennaio il saggio di interesse legale si dimezza passando dal 5% al 2,5%: pertanto, costerà meno effettuare il ravvedimento operoso di un ritardato pagamento.
La misura degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. è fissata al 2,5% in ragione d’anno dal 1.01.2024. La misura è stata definita con il D.M. Economia 29.11.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11.12.2023, n. 288. L’art. 1284 c.c. fa riferimento alla pubblicazione di apposito decreto non oltre il 15.12 dell'anno precedente a quello cui il tasso si riferisce, per modificarne annualmente la misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15.12 non venga fissata una nuova misura, il tasso rimane invariato per l'anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto altrimenti, restano dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale, relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Ai fini Iva gli interessi sono:
operazioni esenti art. 10, n. 1 D.P.R. 26.10.1972 n. 633, come interessi per dilazionato pagamento concessi dal cedente/prestatore, con natura operazione N4;
operazioni non soggette ad imposta, ai sensi dell’art. 15, c. 1, n. 1...