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Lavoro 05 Luglio 2019

Gli oneri del datore di lavoro per il cosiddetto “repechage”


La Corte di Cassazione, con la sentenza 18.02.2019, n. 4672, è intervenuta in materia di “repechage” a seguito di licenziamento, fornendo una puntuale classificazione dell’onere posto a carico del datore di lavoro. Nel diritto del lavoro l’espressione “obbligo di repechage” rimanda a un'elaborazione giurisprudenziale ormai consolidata in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero quello determinato “da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (art. 3, L. 15.07.1966 n. 604). Tali ragioni, come noto, possono dipendere da specifiche esigenze aziendali (per esempio, una riorganizzazione che comporti la soppressione del posto occupato da un determinato dipendente) oppure da situazioni riferibili al lavoratore, ma a lui non addebitabili in termini di inadempimento (per esempio, la sopravvenuta inidoneità fisica all’esercizio delle mansioni contrattuali). In materia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che l’onere della prova gravante sul datore di lavoro, in relazione all'esistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, si estende alla dimostrazione di non poter ragionevolmente (senza che ciò comporti rilevanti modifiche organizzative, ampliamenti di organico o innovazioni strutturali) utilizzare il dipendente interessato in altre mansioni equivalenti...

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