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Diritto 27 Gennaio 2022

Gli “opportunisti” degli aiuti di Stato

È inesauribile il fenomeno di coloro che pur non possedendo i requisiti richiesti fanno carte false per ottenere dallo Stato ciò che non spetta.

Con il D.L. 23/2020 (decreto Liquidità) sono stati introdotti aiuti pubblici per talune categorie di soggetti che hanno subito perdite di fatturato causate dall’emergenza sanitaria, tra i tanti aventi diritto si sono indebitamente intromessi anche quelli che non avevano i requisiti per chiedere l’intervento pubblico: gli opportunisti.

Il caso, approdato in Corte di Cassazione (ordinanza n. 2125/2022), riguarda un professionista che, in base alle condizioni previste dal citato decreto, richiedeva a un istituto bancario un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo Garanzia per le PMI, dichiarando che i ricavi dell’anno 2018 ammontavano a poco più di € 100.000 e che la sua attività era rimasta danneggiata dall’emergenza sanitaria. Il finanziamento veniva erogato solo sulla base dell’autodichiarazione del richiedente, non contemplata la fase istruttoria, per l’importo di € 25.000, importo massimo finanziabile pari al 25% del fatturato dichiarato.
A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza, emergeva che il professionista aveva dichiarato il falso: falsa la dichiarazione dei redditi allegata alla richiesta di finanziamento, i redditi percepiti nel 2018 ammontavano a poco più di € 20.000 e per il medesimo anno il professionista non aveva mai presentato alcuna dichiarazione fiscale. Non solo, emergeva anche che i redditi del 2019 e del 2020 erano rimasti invariati rispetto al 2018, quindi l’attività professionale non aveva subito alcun danno a causa dell’emergenza pandemica.

Al professionista è stato contestato il reato di cui all’art. 316-ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”, posto che, argomenta la Corte, la garanzia del Fondo in questione si caratterizza come una forma di aiuto pubblico realizzato non attraverso l’erogazione diretta del finanziamento da parte dello Stato, ma favorendo l’accesso al credito e quindi l’erogazione del finanziamento da parte del sistema bancario alle imprese e più in generale ai soggetti ammessi al beneficio. In particolare, la prestazione di una garanzia fideiussoria costituisce di norma una prestazione onerosa, se rilasciata gratuitamente e costituendo fondamentale presupposto per l’erogazione del finanziamento, rappresenta di per sé solo un valore economico a carico dello Stato di cui il beneficiario si è avvalso.
Richiamando un proprio precedente giurisprudenziale, a proposito delle false autodichiarazioni, i Giudici hanno ribadito che integra il reato di indebita percezione a danno dello Stato la falsa attestazione dell’agente in ordine alle proprie condizioni reddituali, per usufruire indebitamente dell’esenzione dal pagamento delle prestazioni sanitarie.

La sentenza in commento ha inoltre evidenziato che, in generale e a prescindere dall’emergenza sanitaria, gli interventi pubblici a sostegno delle attività produttive includono: i crediti d’imposta, i bonus fiscali, le concessioni di garanzie, i contributi in conto capitale o in conto interessi ed i finanziamenti agevolati. Considerato che lo Stato, impiegando risorse pubbliche, con tali aiuti finanziari alle imprese intende salvaguardare il tessuto economico produttivo.

Vale ricordare che la fattispecie di cui all’art. 316-ter c.p. è presupposto della responsabilità amministrativa da reato, qualora l’illecito anziché da una persona fisica sia commesso da una persona giuridica o altro tipo di ente collettivo, si può essere chiamati a rispondere per tale responsabilità, le cui conseguenze comportano sanzioni pecuniarie e interdittive.