Nel panorama dottrinale e giurisprudenziale si sta assistendo all'accreditamento della suggestiva tesi secondo cui gli utili rinvenienti dalla continuità aziendale sono qualificati come finanza esterna nell'ambito di una procedura di concordato preventivo. Tale qualifica non è di poco conto, se si considera che l'utilizzo di finanza esterna consente al debitore di alterare le cause di prelazione e di degradare a chirografo i creditori privilegiati. Al riguardo, il Tribunale di Rovereto, nel provvedimento del 13.10.2014, ha stabilito che “va considerata nuova finanza tutto l'apporto finanziario che deriva dal concordato, quale che ne sia la fonte, diverso da quello ricavabile dalla liquidazione del patrimonio a valore di mercato. Tale nuova finanza deve garantire ai creditori una soddisfazione maggiore di quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione. In tale ottica, va considerata nuova finanza, anche l'utile che derivi dalla continuità aziendale”. Sul punto, è opportuno rilevare che le motivazioni utilizzate dalla giurisprudenza di merito per considerare gli utili rinvenienti dalla continuità aziendale quali risorse esterne alla società, il cui utilizzo, pertanto, è svincolato al rispetto dell'ordine dei privilegi, sono costituite dai seguenti fattori:
a) cristallizzazione del patrimonio del debitore alla data di deposito della domanda...