Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6.02.2026, n. 46523 ha approvato il modello di dichiarazione annuale relativa all’imposizione integrativa dovuta ai fini della Global minimum tax, così completando il percorso regolamentare avviato con il D.M. Economia 7.11.2025.
La dichiarazione annuale riguarda tutte le componenti dell’imposizione integrativa previste dall’ordinamento italiano, ovvero: l’imposta minima integrativa (IIR), dovuta dalla controllante italiana di gruppi multinazionali o nazionali; l’imposta minima suppletiva (UTPR), dovuta dalle entità italiane del gruppo nei casi di mancata o parziale applicazione di un’imposta minima equivalente all’estero; l’imposta minima nazionale (QDMTT), applicabile alle imprese del gruppo che sono localizzate in Italia e soggette a bassa imposizione.
Devono presentare la dichiarazione i soggetti che sono tenuti al versamento dell’imposta, ovvero:
- la controllante capogruppo, la partecipante intermedia e la partecipante parzialmente posseduta, localizzate nel territorio dello Stato italiano, responsabili dell’imposta minima integrativa;
- l’impresa (diversa dall’entità di investimento) localizzata nel territorio dello Stato italiano individuata quale responsabile dell’imposta minima suppletiva;
- l’impresa, l’entità a controllo congiunto o l’entità sussidiaria a controllo congiunto, localizzate nel territorio dello Stato italiano, nonché l’entità trasparente apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano individuate quali responsabili dell’imposta minima nazionale sull’imposta minima nazionale.
Il modello si caratterizza per una struttura composta da un frontespizio e da 6 quadri (A, B, C, D, E ed F), ciascuno funzionale alla rappresentazione delle diverse componenti dell’imposizione integrativa secondo la logica del Secondo Pilastro OCSE. Nello specifico:
- nel Quadro A sono raccolti i dati identificativi del gruppo e delle entità rilevanti, le informazioni relative all’applicazione dei regimi semplificati e le esclusioni;
- nel Quadro B (calcolo imposizione integrativa), il soggetto responsabile dell’imposta minima integrativa e/o dell’imposta minima suppletiva è tenuto a indicare i dati e le informazioni per la determinazione dell’aliquota dell’imposizione integrativa dovuta in Italia per ogni singolo Paese e per ogni sottogruppo rispetto al quale non si applicano le eccezioni al calcolo dell’imposizione integrativa;
- nel Quadro C (imposta minima integrativa), il soggetto responsabile dell’imposta minima integrativa deve indicare i dati e le informazioni per la determinazione dell’importo dovuto in Italia a titolo di imposta minima integrativa per l’esercizio di riferimento;
- nel Quadro D (imposta minima suppletiva), il soggetto responsabile deve indicare l’imposta minima suppletiva dovuta in Italia in relazione all’esercizio di riferimento qualora, alternativamente, la controllante capogruppo sia localizzata in un Paese terzo che non applica un'imposta minima integrativa equivalente o sia una entità esclusa, oppure sia localizzata in un Paese terzo a bassa imposizione;
- nel Quadro E (imposta minima nazionale), se in un esercizio l’aliquota di imposizione effettiva relativa alle imprese e alle entità a controllo congiunto o entità sussidiarie a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano nonché alle entità trasparenti apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale dovesse essere inferiore all’aliquota minima di imposta, è dovuta un’imposta minima nazionale in misura pari all’imposizione integrativa relativa a tutte le citate imprese ed entità;
- nel Quadro F, infine, viene effettuata la liquidazione delle imposte e la gestione delle dichiarazioni integrative,
A livello temporale, il provvedimento ha confermato la scadenza ordinaria del 15° mese successivo alla chiusura dell’esercizio, prevedendo il termine più ampio di 18 mesi per l’esercizio transitorio, con la precisazione che il primo termine di presentazione non può in ogni caso essere anteriore al 30.06.2026.
