GMT: adempimenti tardivi ravvedibili e opzioni salve
La Faq del 17.07.2026 ammette il ravvedimento operoso per la tardiva o infedele presentazione degli adempimenti GMT e conferma la validità delle opzioni esercitate nella Comunicazione Rilevante tardiva, incluso il Transitional CbCR Safe Harbour.
Con la Faq pubblicata il 17.07.2026 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul primo, delicato snodo applicativo della Global minimum tax successivo alla scadenza del 30.06.2026, termine entro il quale i gruppi multinazionali e nazionali rientranti nell'ambito del D.Lgs. 209/2023 (disciplina oggi trasfusa negli artt. da 308 a 360 del nuovo Tuir) erano tenuti a presentare la Comunicazione Rilevante (GloBE Information Return), il modello di notifica di cui all'art. 51, c. 4, e la dichiarazione fiscale. Il chiarimento, atteso dagli operatori, si muove lungo 3 direttrici e delinea un quadro coerente con la prassi consolidata in materia di regolarizzazione spontanea.In primo luogo, l'Agenzia ha ricondotto le violazioni connesse alla tardiva o infedele presentazione di tutti e 3 i documenti nell'ambito del ravvedimento operoso (ex art. 13 D.Lgs. 472/1997), con una distinzione strutturale che merita attenzione: per la dichiarazione fiscale, operano le regole ordinarie dell'art. 2, c. 7 D.P.R. 322/1998 e, pertanto:- la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza è considerata tardiva ma valida e la relativa sanzione è ravvedibile ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. c);- la dichiarazione presentata oltre tale termine è considerata omessa e preclude la definizione in misura ridotta, ferma restando la possibilità di rimuovere spontaneamente l'infedeltà dichiarativa con versamento delle sanzioni ridotte. Viceversa, per la Comunicazione Rilevante e il modello di notifica,...