Il patrocinio a spese dello Stato, o più semplicemente gratuito patrocinio, è un istituto giuridico previsto dal nostro ordinamento al fine di assicurare anche ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi in giudizio. Dal 2002, con il Testo Unico in materia di spese di giustizia, la materia gode di un’unica regolamentazione contenuta appunto nel D.P.R. n. 115/2002 e nello specifico rappresentata dagli artt. 75-145, inseriti nella Parte III.
L’istituto ha lo scopo di dare attuazione all’art. 24 della Costituzione, garantendo l'accesso al diritto di difesa a tutti coloro che non sono in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l'incapacità reddituale di sostenerne il costo. In particolare, possono richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio le persone fisiche, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro e che non esercitano attività commerciale. La richiesta può inoltre essere avanzata anche da soggetti stranieri e irregolari se in attesa del rilascio del permesso. Non sono invece ammessi coloro già condannati con sentenza definitiva per reati di tipo mafioso o legati al contrabbando.
Presupposto perché il richiedente possa essere ammesso al patrocinio gratuito è la titolarità di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a € 11.493,82, risultante dall’ultima dichiarazione presentata. La soglia viene elevata nell’ipotesi in cui vi...