Ai sensi dell'art. 134 D.P.R. 115/2002, se la composizione della causa ha posto la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa. La rivalsa può essere esercitata per le spese anticipate o prenotate quando per la sentenza o transazione la parte ha conseguito almeno il sestuplo delle spese; può essere esercitata invece per le sole spese anticipate, in caso di rinuncia all'azione o all'estinzione del giudizio.
Nelle cause che vengono definite per transazione tutte le parti sono obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito ed è vietato accollarle alla parte ammessa. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore diverso dalla parte ammessa è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
Nell'ipotesi di cancellazione (ex art. 309 c.p.c.) e nei casi di estinzione diversi da quelli sopra previsti, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito.
Se un giudizio si conclude con una transazione stragiudiziale e la causa viene cancellata dal ruolo, a seguito di provvedimento che accerti la cessazione della materia del contendere, alcuni tribunali di merito ritengono che il difensore non abbia diritto alla liquidazione del proprio compenso in quanto, con l'intervenuta transazione e il conseguente diritto dello Stato alla rivalsa verso la parte ammessa al...