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Diritto 28 Dicembre 2020

Gravidanza è impedimento se non è possibile nominare un sostituto

La gravidanza del difensore non costituisce legittimo impedimento al processo se, fuori dal periodo temporale previsto dalla legge, si ha il tempo di nominare un proprio sostituto che, a sua volta, possa adeguatamente prepararsi per l'udienza.

L'art. 420-ter, c. 5 c.p.p. prevede il rinvio dell'udienza in caso di assenza del difensore dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento. Detto articolo è stato modificato, con l'introduzione del comma 5-bis, dall'art. 1, c. 466 L. 205/2017, che ha specificato, a scanso di ogni equivoco e di ogni valutazione nel merito, che, in caso di gravidanza, il difensore debba ritenersi legittimamente impedito nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi a esso. Al di fuori della finestra legale di astensione obbligatoria, ritorna ad operare la discrezione del giudice ed è così che, a fronte della tempestiva comunicazione di impedimento assoluto a partecipare all'udienza per gravi ragioni di salute, documentate da certificazione medica attestante gravidanza con altissimo rischio in considerazione della minaccia di aborto, con prescrizione di riposo assoluto e di astensione da attività lavorativa prima della data di inizio del periodo obbligatorio pre parto, la giurisprudenza di merito con il vaglio della Suprema Corte (Cass pen, sent. 13.11.2020, n. 31999) ha ritenuto non legittimo l'impedimento. Il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute ha infatti l'onere di designare un sostituto processuale quando lo stato patologico sia prevedibile. L'impedimento deve essere giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire...

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