Grest estivi e detrazione Irpef: eccezione strutture sportive
Sul piano normativo, l’ordinamento tributario non prevede una specifica detrazione per i grest estivi. In linea generale, pertanto, tali spese risultano indetraibili, salvo i casi riconducibili all’attività sportiva dilettantistica dei minori.
Indetraibilità delle spese per grest e centri estivi - L’art. 15 del Tuir individua tassativamente gli oneri detraibili dall'imposta lorda e non contempla alcuna specifica previsione riferita ai grest estivi o ai centri ricreativi. Ne consegue che le spese sostenute per grest parrocchiali, campus ricreativi, attività ludico-educative e servizi di animazione non possono essere considerate detraibili in assenza di un espresso fondamento normativo. Tali spese non possono essere automaticamente ricondotte tra quelle scolastiche detraibili, poiché i grest e i centri estivi non costituiscono attività scolastica in senso tecnico.Eccezione - La conclusione sopra esposta incontra una rilevante eccezione nell’ipotesi in cui il grest o il campus estivo sia organizzato da associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, palestre, piscine o altre strutture sportive riconducibili alla disciplina prevista dall’art. 15, c. 1, lett. i-quinquies) del Tuir.Requisiti soggettivi dell’ente organizzatore - Ai fini della detrazione, il soggetto organizzatore deve rientrare tra quelli individuati dalla normativa e dal D.M. 28.03.2007. In particolare, rilevano: associazioni sportive dilettantistiche (ASD); società sportive dilettantistiche (SSD); palestre; piscine; impianti e strutture sportive destinati alla pratica sportiva dilettantistica.L’ente deve svolgere effettivamente attività sportiva dilettantistica e possedere i requisiti previsti dalla normativa...