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Lavoro 31 Gennaio 2020

Guai trasferire il dipendente che beneficia della 104

Il principio ribadito dalla Corte di Cassazione è molto semplice: non è possibile spostare il lavoratore ogni volta che cambia il luogo geografico in cui è erogata la prestazione, indipendentemente dalla distanza.

Chi usufruisce della L. 104/1992 ha diritto, all'atto dell'assunzione, di scegliere la sede di lavoro che ritiene più opportuna in relazione all'attività di assistenza che deve svolgere in favore del familiare disabile di cui si prende cura. In più, può sempre chiedere l'avvicinamento al domicilio di tale familiare e non può essere trasferito in un altro luogo senza il suo consenso, nemmeno nell'ambito della stessa città. È un principio, questo, che è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 23.08.2019, n. 21670. La vicenda trae origine da una pronuncia della Corte d'Appello di Ancona che, in riforma della decisione del Tribunale di Pesaro, respinse la domanda presentata da un dipendente che aveva chiesto che venisse accertata l'illegittimità del trasferimento da un ufficio postale ad un altro, disposta nei suoi confronti dall'azienda. A sostegno della propria decisione, la Corte osservò che “lo spostamento, pur comportando una maggiore distanza tra sede di lavoro e luogo di dimora della persona disabile assistita, non era tale da incidere in maniera negativa sul concreto esercizio del diritto all'assistenza”. La ratio della sentenza non è stata accolta dalla Cassazione che ha invece ribadito l'illegittimità del trasferimento del dipendente che beneficia dei permessi della L. 104/1992, anche se il nuovo ufficio...

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