Società e contratti 13 Dicembre 2025

Holding e passaggio generazionale: elementi e criticità da considerare

Il trasferimento di partecipazioni in holding richiede oggi un’attenta verifica del controllo di diritto e una pianificazione coerente con la normativa successoria agevolata introdotta dal D.Lgs. 139/2024.

Il trasferimento di partecipazioni in società holding, sia mortis causa che per donazione, rappresenta un’operazione complessa e tecnicamente delicata nella pianificazione patrimoniale e nel passaggio generazionale. La disciplina è dettata dall’art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 31.10.1990, n. 346 (TUS, come modificato dal D.Lgs. 139/2024), che prevede l’esenzione dall’imposta di successione e donazione per i trasferimenti a favore di discendenti e coniuge di aziende, rami d’azienda, quote e azioni, a condizione che, per le società di capitali (art. 73, c. 1, lett. a) Tuir), la partecipazione trasferita consenta l’acquisizione o l’integrazione del controllo di diritto (art. 2359, c. 1, n. 1 c.c.), ossia della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. Il beneficio richiede l’impegno degli aventi causa a mantenere il controllo per almeno 5 anni, con dichiarazione contestuale all’atto; la decadenza comporta il recupero dell’imposta ordinaria, sanzioni e interessi.Il D.Lgs. 139/2024 ha introdotto, dal 1.01.2025, una maggiore precisazione delle condizioni di esenzione, distinguendo tra:- trasferimenti di aziende o rami (con obbligo di prosecuzione dell’attività per 5 anni);- trasferimenti di partecipazioni che attribuiscono il controllo (con mantenimento del controllo per 5 anni);- trasferimenti di altre quote (con detenzione del diritto per 5 anni).Viene così superato il precedente dibattito sull’obbligo di esercizio d’impresa anche per le...

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