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Società e contratti 25 Febbraio 2026

Holding: vantaggio indebito senza abuso nel passaggio generazionale

Nella risposta all’interpello n. 42/2026 l’Agenzia delle Entrate ha qualificato come indebito il risparmio d’imposta sulla donazione derivante dal conferimento a realizzo controllato, ma ha escluso l’abuso del diritto per la presenza di sostanza economica.

La risposta all’interpello 18.02.2026, n. 42 ha analizzato, in chiave sistematica, il coordinamento tra l’art. 177, c. 2 del Tuir e l’art. 16 D.Lgs. 346/1990 nell’ambito di un’operazione di riorganizzazione societaria funzionale al passaggio generazionale, articolata nel conferimento delle partecipazioni detenute dal padre e dai figli in 2 società operative in una holding newco S.r.l., in regime di realizzo controllato, seguito dalla donazione della nuda proprietà delle quote della holding dal padre ai figli. L’Agenzia delle Entrate, dopo avere ricostruito puntualmente i presupposti applicativi dell’art. 10-bis L. 212/2000, ha individuato nella sopra citata sequenza negoziale un vantaggio fiscale indebito in termini di minore imposta di donazione, ma ha escluso l’abusività dell’operazione per la sussistenza di effetti extrafiscali apprezzabili, riconducibili alla creazione di una struttura di gruppo idonea a garantire governance unitaria e stabilità gestionale.In relazione al primo segmento, l’Amministrazione ha ribadito che il conferimento di partecipazioni (ex art. 177, c. 2 del Tuir) non integra un regime di neutralità piena, ma un criterio di determinazione del valore di realizzo fondato sulla quota di patrimonio netto formatasi in capo alla conferitaria; la c.d. “neutralità indotta” opera solo nel caso in cui l’incremento di patrimonio netto sia pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite (in ciò assicurando...

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