Imposte dirette 12 Dicembre 2024

Regime fiscale delle transazioni in materia di lavoro

La Corte di Cassazione ha ritenuto che in ogni tipologia di transazione, la rinuncia alla lite esplica una funzione di mero consolidamento del risultato a cui le parti sono pervenute a mezzo dell’accordo.

La Cassazione (tra le altre, sentenza 22.09.2022, n. 26148) in pacifica unione con l’unanime dottrina accademica, ha ritenuto che in ogni tipologia di transazione (semplice, mista o novativa) la rinuncia alla lite esplica una funzione di mero consolidamento del risultato a cui le parti sono pervenute a mezzo dell’accordo, per cui l’interdizione volontaria dei diritti vantati dalle parti costituisce solo l’effetto naturale del contratto e non la sua causa. Ai fini dell’imposizione sui redditi, sempre per la Cassazione l’obbligo di rinuncia alla lite non è mai suscettibile di una rilevanza autonoma, dovendosi piuttosto indagare se alla base della transazione le somme percepite siano rappresentative di autentica “novella ricchezza” o se, invece le somme siano da considerare come compensative di una ricchezza perduta secondo la doppia configurazione del lucro cessante e del danno emergente. La rinuncia alla lite costituisce, quindi, solo l’effetto della transazione, ma non il suo fondamento causale. È prevalente la tesi che configura la transazione come un contratto la cui funzione esalta il potere dispositivo delle parti, consentendo ai privati di governare i diritti oggetto di lite. Sul piano tributario, per l’orientamento consolidato della Cassazione non assume rilevanza la composizione della lite e gli obblighi da essa discendenti, ma l’indagine sulla natura reddituale delle somme percepite, escludendo ogni automatismo di raccordo con la generica...

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