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Lavoro 09 Novembre 2023

I chiarimenti dell’INL sul lavoro sportivo professionistico

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare 25.10.2023, n. 2, ha fornito alcuni chiarimenti sulle novità introdotte dal D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 120/2023, sul lavoro sportivo nei settori professionistici

Il D.Lgs. 36/2021 relativo all’Attuazione dell'art. 5 della L. 8.08.2019, n. 86, recante “riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” come modificato dal D.Lgs. 120/2023, all’art. 25 stabilisce anzitutto che “è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo; è lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”. L'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative. La disciplina del lavoro subordinato sportivo, in ragione della sua specialità, prevede delle deroghe espresse a talune normative che interessano la generalità dei rapporti di lavoro subordinato; “non si applicano, infatti, alcune disposizioni contenute negli...

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