Imposte dirette 28 Dicembre 2023

I diritti reali di godimento rientreranno tra i redditi diversi

Modifiche nella qualificazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. Qualificazione degli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, facendoli rientrare tra i redditi diversi.

Il disegno di legge di Bilancio 2024 prevede alcune modifiche nella qualificazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. In particolare, si interviene sulla qualificazione degli atti a titolo oneroso che importano costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, facendoli rientrare tra i redditi diversi. Le modifiche, ove approvate in via definitiva, saranno applicabili agli atti stipulati a partire dal 1.01.2024. Redditi derivanti da altri diritti reali di godimento - In base all’attuale normativa, ai fini Irpef rientrano tra i “redditi diversi” (se non costituiscono redditi di capitale o se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente) quelli derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende. Allo stato attuale, la cessione dei diritti reali di godimento di beni immobili poste in essere da soggetti non imprenditori può essere classificata: nell’art. 67, c. 1, lett. b) del Tuir se relativa a diritti reali di godimento diversi dall’usufrutto (es. i diritti di superficie, d’uso e l’enfiteusi); nell’art. 67, c. 1, lett. h) del...

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