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Lavoro 11 Marzo 2022

I dubbi sulle novità in materia di formazione sul lavoro

Le prime indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) sull’applicazione delle disposizioni (obblighi di addestramento e condotta) nel periodo transitorio in attesa del nuovo accordo Stato-Regioni.

L’art. 13 D.L. 146/2021, come convertito dalla L. 215/2021, ha apportato importanti modifiche all’art. 37 D.Lgs. 81/2008 che dispone gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro, materia che da tempo richiede un’armonizzazione, dato il succedersi nel tempo di provvedimenti normativi tra loro non coerenti. Tra le principali novità introdotte rientra la formazione del datore di lavoro, finora limitata allo svolgimento diretto delle funzioni di RSPP o all’impiego di attrezzature che richiedono specifiche competenze. Il dispositivo, nell’individuare il nuovo destinatario unitamente a dirigenti e preposti, richiama l’esigenza che la formazione sia adeguata e specifica, integrata dall’aggiornamento periodico e disciplinata da un accordo dedicato da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 30.06.2022. Con riferimento al datore di lavoro in merito a durata, modalità e contenuti minimi dei corsi la verifica sul corretto adempimento potrà avvenire solo una volta uscito il provvedimento. La circolare INL 16.02.2022, n. 1 ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte, anticipando già l’uscita di una nota successiva a integrazione. A fronte del nuovo quadro normativo non viene meno l’obbligo formativo a carico di dirigenti e preposti, che durante il transitorio e in assenza del nuovo testo viene gestito nell’ambito dell’Accordo...

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