Le azioni di risarcimento, consentite al committente nei confronti dell'appaltatore inadempiente per vizi, sono disciplinate dall'art. 1667 e successivi C.C.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 9.01.2020, n. 187, torna a esaminare la relazione tra gli artt. 1667 e 1669 C.C. in materia di responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera appaltata. La Suprema Corte chiarisce, in primis, che l'azione per ottenere l'adempimento del contratto di appalto e l'eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, a norma degli artt. 1667 e 1668 C.C., spetta esclusivamente al committente e configura una responsabilità dell'appaltatore di natura contrattuale. Invece, la responsabilità sancita dall'art. 1669 C.C. (responsabilità di natura extracontrattuale) opera non solo a carico dell'appaltatore nei confronti del committente, ma anche a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente. Non sussiste, pertanto, prosegue la Corte, la violazione dell'art. 1667 C.C., qualora, proposta originariamente un'azione ex art. 1669 C.C., la Corte di merito ritenga nuovo, e pertanto inammissibile, il richiamo operato nell'atto di appello all'art. 1667 C.C.
Configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 C.C., anche le carenze costruttive dell'opera che ne pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità, come quando la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte e anche se incidenti su elementi secondari e accessori dell'opera...