Con la sentenza n. 34559/2022 (Cass. Civ. Sez. 5), depositata il 23.11.2022, la Suprema Corte interviene sul perimetro di discrezionalità correlato ai poteri del giudice e sul divieto di pronunciarsi senza rispettare il criterio di corrispondenza tra “chiesto” e “pronunciato”.
Nel caso in esame, l’oggetto della richiesta verteva sulla definizione delle spese di lite. La Corte ha statuito che qualora la parte, presentando la nota delle spese secondo l'art. 75 disp. att. c.p.c., abbia specificato la somma domandata, il giudice non può attribuirle a tale titolo una somma di entità superiore. Infatti, anche la pronunzia sulle spese, come le altre decisioni sulle domande sottoposte al giudice, soggiace al principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Di conseguenza, è da ritenere palesemente illegittima una decisione con cui si provveda a liquidare una somma superiore a quella richiesta dalla parte che ha diritto alla rifusione delle spese.
Si rimarca inoltre il principio secondo cui la liquidazione delle spese di lite vada operata osservando puntualmente i decreti ministeriali che prevedono importi minimi e massimi, dai quali il giudice può discostarsi soltanto qualora ricorrano valide ragioni che in ogni caso devono essere supportate da apposita motivazione.
Infatti, l’obbligo di motivazione deve ritenersi sussistente non solo nel caso in cui il giudice provveda a liquidare una somma...