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Lavoro 20 Gennaio 2020

I PUC non sono lavori socialmente utili, parola del Ministero

Sulla Gazzetta Ufficiale 8.01.2020, n. 5 è stato pubblicato il D.M. 22.10.2019 che definisce forme, caratteristiche e modalità attuative dei Progetti Utili alla Collettività destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza.

Il Ministero del Lavoro, all'art. 2 del D.M. 22.10.2019, prevede che “il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti, utili alla collettività, da svolgere presso il medesimo Comune di residenza”. Il decreto pone a carico di chi non aderisce ai PUC una sanzione che si concretizza nella decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza. La partecipazione è invece facoltativa per i soggetti che non sottostanno agli obblighi connessi alla percezione del Rdc, compresi i soggetti esentati ai sensi dell'art. 4, c. 3 D.L. 4/2019. È prevista, comunque, anche per i soggetti non obbligati la possibilità di aderire volontariamente nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni o degli Ambiti Territoriali. La titolarità dei Progetti Utili alla Collettività è posta in capo ai Comuni, i quali possono determinarsi anche per una gestione associata. I Comuni (singoli o associati) sono i soli responsabili “della approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti posti in essere, anche con l'apporto di altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale”. L'avvio e lo svolgimento dei PUC deve per forza prevedere un atto di approvazione con la precisa indicazione delle attività poste in essere, dei tempi di...

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