La recente generale novella delle procedure concorsuali porta con sé una nuova e più organica regolamentazione dei rapporti di lavoro dipendenti nei casi di crisi d’impresa. All'interno della disciplina degli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti sono situati 3 articoli (artt. 189, 190 e 191) che affrontano l’incidenza della nuova procedura e del trasferimento dell’azienda sui rapporti di lavoro.
Tale principali novità delle nuove disposizioni troviamo, da un lato, il principio secondo il quale l’apertura della liquidazione giudiziale non costituisca, in ossequio a quanto già stabilito dall’art. 2118 C.C., motivo di licenziamento, e dall’altro lato la previsione di sospensione dei rapporti di lavoro fintanto che il curatore non decida di subentrarvi o di recedere.
Sotto tale ultimo profilo, il Legislatore ha predisposto un meccanismo atto ad impedire che il contratto di lavoro resti, per inerzia dei soggetti coinvolti, in stato di quiescenza a tempo indefinito, stabilendo che decorso il termine di 4 mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Tale termine di 4 mesi è tuttavia soggetto a una possibile proroga di ulteriori 8 mesi, concessa su...