Per servizi di investimento si intendono tutte quelle attività, prestate da determinati soggetti autorizzati, attraverso le quali le disponibilità liquide di un soggetto risparmiatore vengono collocate in attività finanziarie aventi diversa natura. La disciplina normativa di tale materia appare estremamente delicata in considerazione degli interessi da tutelare e degli obiettivi da perseguire, su tutti: competitività dei mercati finanziari e protezione degli investitori. Per tale motivo è così possibile riscontrare una disciplina normativa estremamente articolata e che è possibile suddividere in tre diversi piani: comunitario, fonte nazionale primaria, fonte nazionale secondaria. Dal punto di vista comunitario, l’offerta di servizi di investimento viene disciplinata congiuntamente da una Direttiva UE, la n. 65 del 2014 cd. MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive), e da un Regolamento UE, il n. 600 del 2014 cd. MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation). Tale quadro normativo introduce a livello comunitario le seguenti linee guida relative ai seguenti aspetti:
autorizzazione all’attività di investimento da parte degli intermediari;
condizioni per il suo corretto esercizio nell’ottica di tutela degli investitori;
poteri delle autorità di vigilanza degli Stati membri;
regime sanzionatorio;
raccolta e alla elaborazione delle informazioni fornite...