Con l’approvazione della c.d. legge Capitali, che riforma il Codice Civile in merito alle tematiche di amministrazione e controlli, i collegi sindacali saranno tenuti a indagare su nuove tematiche quali la verifica dell’esistenza di un ufficio risk management, la valutazione della ragionevolezza e coerenza del sistema che intercetta i rischi rilevanti, i controlli sul governo dei rischi aziendali. La nuova normativa prevede, in aggiunta, modifiche di rilievo sulle cause di incompatibilità fra componenti dell’organo di controllo e amministratori.
Il nuovo art. 2403 c.c., che definisce i doveri del collegio sindacale in tema di controllo su legge, statuto, corretta amministrazione e adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, vede l’ingresso anche del controllo del sistema di controllo interno e della gestione dei rischi.
L’organo di controllo dovrà verificare non solo l’esistenza formale dei presìdi posti in essere dalla società, ma anche l’efficacia di tali presidi nell’individuare, misurare, monitorare e gestire i rischi. Sarà quindi molto importante l’attività svolta dai sindaci nella mappatura dei rischi, la tempestività dei report agli amministratori, il coordinamento tra le funzioni di controllo e la capacità dell’assetto aziendale di intercettare segnali di crisi o anomalie rilevanti.
In merito ai compensi spettanti al comitato esecutivo, con la modifica normativa, il collegio sindacale e il comitato per il controllo sulla gestione (nel sistema monistico) dovranno esprimere uno specifico parere anche sulla congruità dei compensi spettanti a tutti i componenti del comitato esecutivo anche quando, si ritiene, lo stesso sia deliberato dal Consiglio d’Amministrazione.
Ulteriori importanti modifiche hanno riguardato le norme sulle cause di incompatibilità fra componenti dell’organo di controllo e amministratori. Viene prevista un’assoluta equiparazione in tema di ineleggibilità fra i rapporti di coniugio fra amministratori e sindaci e ipotesi di convivenza, cioè la situazione di coabitazione stabile di sindaci e amministratori, senza vincolo matrimoniale o civile; diventeranno quindi, causa di incompatibilità, le situazioni disciplinate dall’art. 1, c. 36 L. 20.05.2016, n. 76, che definisce i conviventi di fatto come 2 persone maggiorenni, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune.
Di contro vengono invece ridotte le situazioni di incompatibilità fra i membri degli organi di controllo e gli affini degli amministratori della società. I rapporti fra i sindaci e gli affini degli amministratori, che a oggi sono rilevanti entro il 4° grado, rileveranno, con la nuova normativa, per tutti i componenti degli organi di controllo, ma solo per affinità fino al 2° grado. In pratica, potrebbero essere ammessi i rapporti fra controllore e amministratore che sia zio o nipote del coniuge (figli del fratello o sorella del coniuge) o cugini del coniuge dell’amministratore (affinità di 3° e 4° grado rispettivamente), rapporti fino a oggi non ammessi.
Tali situazioni riguarderanno non solo i rapporti tra amministratori della società e l’organo di controllo, ma anche quello fra i componenti gli organi di controllo e gli amministratori delle società da questa controllata, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
