Il Sistema di Informazioni Creditizie viene definito dal Codice deontologico all’art. 1, c. 2, lett. c), come ogni banca di dati concernente richieste o rapporti di credito, gestita in modo centralizzato da una persona giuridica, un ente, un’associazione o un altro organismo in ambito privato e consultabile solo dai soggetti che comunicano le informazioni in essa registrate e che partecipano al relativo sistema informativo.
In tali archivi vengono raccolte non solo informazioni di carattere negativo (quali richieste di dilazione di pagamento, morosità e scoperti) quanto, piuttosto, anche segnalazioni positive attinenti al regolare e puntuale adempimento degli obblighi assunti. Può capitare tuttavia che venga effettuata una segnalazione negativa senza che sussistano i requisiti di legittimità.
In particolare, sono considerate illegittime le segnalazioni che contengono informazioni inesatte o non veritiere e quelle effettuate senza il dovuto preavviso. In tali casi, occorre garantire una tutela immediata al soggetto ingiustamente segnalato, atteso che un basso score può pregiudicare irrimediabilmente la capacità di ottenere agevolazioni finanziarie; circostanza particolarmente grave per chi esercita attività d'impresa mediante ricorso al credito.
Nelle menzionate ipotesi, l’interessato è tenuto a presentare reclamo alla sua banca o direttamente al SIC (in base alla tipologia di violazione riscontrata)....