Accertamento, riscossione e contenzioso
19 Febbraio 2024
I soli valori OMI non possono supportare la ripresa fiscale
I valori OMI non sono dotati di autosufficienza indiziaria per poter supportare la legittimità degli atti impositivi. Necessitano dell’integrazione con altri elementi di prova per poter riassumere la struttura ternaria della presunzione grave, precisa e concordante.
I valori OMI non sono dotati di autosufficienza indiziaria per poter supportare la legittimità degli atti impositivi. La Corte di Cassazione, con la sentenza 5.02.2024, n. 3202, ha ribadito che in tema di accertamento del maggior valore di un immobile oggetto di un atto di trasferimento, al fine della determinazione della base imponibile delle imposte indirette, la reintroduzione della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, c. 5, L. 88/2009 (Legge comunitaria 2008), avvenuta con la soppressione della presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 D.L. n. 223 del 2006, non impedisce al giudice di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e gravità.
Tale paradigma presuntivo non è però riconoscibile nel solo valore OMI (Quotazioni Immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare), che necessita della combinazione con ulteriori indizi. Anche in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, atteso che queste non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici...