La disciplina in materia di responsabilità da reato degli enti introdotta con il D.Lgs. 8.06.2001, n. 231 è stata una rivoluzione copernicana per il Paese; fino a prima dell'emanazione del decreto ci si confrontava con il principio unico “societas delinquere non potest”, una società non può delinquere, ossia sono penalmente imputabili solo le persone fisiche e non anche quelle giuridiche. In merito, nella relazione accompagnatoria al provvedimento, il legislatore del tempo si espresse in termini di nascita di un tertium genus che coniuga “i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”.
Quanto ai criteri di imputazione sul piano soggettivo, la citata relazione precisava che per ascrivere all'ente una responsabilità da reato vanno valutati congiuntamente 2 fattori: il reato deve essere ricollegabile all'ente sul piano oggettivo e, di più, deve costituire espressione della politica aziendale o quantomeno derivare da una colpa di organizzazione. In altri termini, una volta stabilito che il reato è oggettivamente collegabile all'ente (per suo interesse o a suo vantaggio), è essenziale accertare se la sua commissione è riconducibile ad una politica aziendale noncurante del rispetto della legge oppure a carenze organizzative...