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Accertamento, riscossione e contenzioso 21 Aprile 2026

Ici e Imu: esclusa l’autonomia sanzionatoria tra tributi affini

Il trucco del "cambio d’abito" non spezza il cumulo giuridico. Spunti operativi per la pratica professionale.

Alzi la mano chi non si è mai scontrato con la rigidità (e l'ingordigia) degli Uffici tributi locali che, notificando accertamenti a valanga per più annualità, moltiplicano le sanzioni ignorando il più basilare buon senso? Il pretesto accampato dai Comuni è ormai un classico: "L'Ici non è l'Imu, sono tributi diversi, ergo niente continuazione sanzionatoria". Un cortocircuito logico e giuridico che la Cassazione, con la lucida sentenza 13.04.2026, n. 9268, ha finalmente provveduto a smantellare.La pronuncia affronta la classica verifica per infedele dichiarazione e parziale versamento spalmata su più anni (nel caso di specie dal 2009 al 2013, a cavallo del passaggio Ici-Imu). E ci offre 2 spunti operativi di vitale importanza.1) Aree a servizi pubblici: agricole solo di nome - Il primo tema riguarda il merito dell'imposta. Il contribuente aveva autoliquidato l'Ici/Imu utilizzando i Valori Agricoli Medi (VAM), ritenendo che l'inserimento dell'area nel PRG come "verde attrezzato" o per "funzioni pubbliche" ne azzerasse la capacità edificatoria. La Cassazione spegne le illusioni: i vincoli urbanistici che destinano un'area a servizi pubblici non equivalgono a un vincolo di inedificabilità assoluta. Anche i privati, in convenzione, possono realizzare impianti sportivi, cliniche o altre strutture su quelle aree. Cosa fare in pratica? Attenzione a dichiarare e versare basandosi sui valori agricoli quando vi trovate di fronte ad aree con destinazione pubblicistica. Il...

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