RICERCA ARTICOLI
Diritto 10 Dicembre 2021

Identità di elementi costitutivi nelle fattispecie ripetute

A un medesimo rapporto giuridico e a questioni di fatto e diritto univoche, che esplicano effetti in diversi periodi d’imposta, non può essere riservato un trattamento differente.

Con un recente intervento, la Cassazione (V Sez. Civ., sentenza 25.11.2021, n. 36550) interviene su una questione oggetto di incomprensioni diffuse e fornisce alcune opportune specificazioni sui profili definitori del principio di autonomia dei periodi d’imposta e dei criteri di stabilità degli effetti giuridici di fattispecie dotate di una propria stabilità strutturale ed effettuale. In particolare, i giudici sanciscono che, qualora 2 giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi venga definito con sentenza passata in giudicato, deve essere precluso l'accertamento già compiutamente concluso rispetto a una determinata situazione giuridica o anche, più precisamente, rispetto alla risoluzione di una serie di questioni emerse in fatto e diritto, riferibili a un aspetto fondamentale e in concreto comune a entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza: non è ammissibile il riesame dello stesso punto di diritto, già accertato, trattato e risolto, nemmeno se il successivo giudizio ha finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo. Tale principio non può essere soggetto a deroghe in ipotesi di vaglio di situazioni giuridiche qualificabili “di durata”, dal momento che l'oggetto del giudicato è un unico rapporto e non gli effetti svolti nel...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.