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Lavoro
12 Gennaio 2022
Idoneità tecnico-professionale: meglio non fidarsi del dichiarato
Per verificare i requisiti dell’impresa affidataria, il committente non può limitarsi ad accettare quanto prodotto ma deve richiedere la documentazione specificatamente indicata nell’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008.
Il D. Lgs. 81/2008 impone al committente o al responsabile dei lavori di verificare l’idoneità tecnico-professionale di imprese affidatarie, imprese esecutrici e lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o alle attività da assegnare. Si tratta di un aspetto particolarmente delicato in epoca di ricorso al superbonus 110% dove risulta indispensabile il rispetto di previsioni di legge e normative di settore e, proprio in lavori privati, il DURC (documento unico di regolarità contributiva) rappresenta un elemento di riscontro essenziale per tutte le ditte chiamate a operare nel cantiere.
In tale contesto, la recente sentenza 26.11.2021, n. 43604 stabilisce che, nell’ambito dei contratti di appalto, il committente risponde penalmente se non accerta il possesso del DURC delle imprese appaltatrici.
Nel caso in esame, l’amministratore unico di una società che aveva commissionato lavori di costruzione di un immobile per civile abitazione è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 90, c. 9, lett. a) D. Lgs. 81/2008 per omessa verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, in particolare per l'assenza del Durc, dato che i contributi erano stati versati all’Inps solo per un periodo determinato.
Contro la sentenza l'imputato ha proposto ricorso in appello, convertito in ricorso per Cassazione, contestando la formulazione del giudizio perché indotto in...