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Diritto 16 Gennaio 2023

Il chiamato all’eredità rinunciante non risponde del debito tributario

Poiché la responsabilità per il debito tributario del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo, il chiamato rinunciante non risponde di tale debito.

Importante è la sentenza della Cassazione civile, sez. trib., 19.12.2022, n. 37064, in tema di rinuncia all’eredità. Nell'ordinamento, l'apertura della successione non comporta l'acquisto della qualifica di erede in favore dei successibili ex lege o ex testamento, ma soltanto quella di chiamato all’eredità: soltanto ove avvenga l'accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede.

In base all'art. 521 c.c., "chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato"; con la conseguenza che per effetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente, cioè a far data dall'apertura della successione, l'assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario; il che equivale ad affermare che condizione imprescindibile affinché si possa sostenere l'obbligazione del chiamato a rispondere di tali debiti è che questi abbia accettato l'eredità. Infatti, il chiamato all'eredità che ha a essa rinunciato non può essere considerato erede, neppure per l'arco temporale intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia: colui che dichiara validamente di voler rinunziare all'eredità viene considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili.

La Suprema Corte di Cassazione ha, pertanto, ritenuto non sostenibile che la notifica di un avviso di accertamento al chiamato all'eredità, che, non avendo ancora accettato l'eredità, è ancora legittimato a rinunciarvi, possa avere l'effetto di precludergli questa possibilità che gli è riconosciuta direttamente dalla legge. La notifica dell'avviso di accertamento costituisce, infatti, pur sempre un atto amministrativo, inidoneo a incidere sul presupposto impositivo, che non può acquistare il valore vincolante tipico della definitività nei confronti di un soggetto, solo potenzialmente legittimato passivo dell'imposta, nel momento in cui venga accertato che tale potenzialità sia rimasta tale e anzi sia definitivamente venuta meno.
Peraltro, l'Amministrazione Finanziaria può fronteggiare l'incertezza derivante dal protratto stato di delazione ereditaria, spettando a essa, in quanto creditrice, la potestà di far fissare un termine per l'accettazione (art. 481 c.c.) o di fare nominare un curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.). Così come spetta a essa, una volta intervenuta la rinuncia, il diritto di eventualmente impugnarla in presenza dei presupposti ex art. 524 c.c.

È stato, dunque, affermato dalla Suprema Corte un importante principio. Atteso che la responsabilità per il debito tributario del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede, e che la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.p.c., il chiamato rinunciante non risponde di tale debito, ancorché quest'ultimo sia portato da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. In tale evenienza, legittimamente, il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito in oggetto.