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Paghe e contributi 24 Aprile 2026

Il ciclone Harry sospende adempimenti e versamenti Inps

Con la circolare n. 49/2026 l’Istituto previdenziale fornisce le istruzioni operative per avvalersi della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali tra il 18.01.2026 e il 30.04.2026.

Dopo poco più di una settimana, l’Inps torna sulle disposizioni emergenziali emanate dal Governo per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito, nel gennaio scorso, i territori delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia. Facendo seguito al messaggio n. 1272/2026, avente a oggetto le procedure di prassi per l’accesso agli ammortizzatori sociali emergenziali, l’Istituto rende note le istruzioni amministrative per avvalersi della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo compreso tra il 18.01.2026 e il 30.04.2026.

Ai sensi dell’art. 2 D.L. 25/2026, possono accedere alla sospensione coloro che, alla data del 18.01.2026, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa dichiarata presso la competente CCIAA in immobili ubicati in uno dei territori interessati e che siano stati danneggiati e sgomberati ovvero per i quali sia stata richiesta una verifica di agibilità. Possono rientrare nella misura le seguenti categorie di lavoratori: i datori di lavoro privati, ivi inclusi i lavoratori domestici e quelli di natura giuridica privata con dipendenti iscritti in Gestione pubblica; i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli); i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione Separata.
Diversamente da quanto avvenuto con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, il provvedimento legislativo ha una portata particolarmente ampia, risultando sospesi non solo i versamenti contributivi correnti (ivi inclusi i versamenti al Fondo di Tesoreria), ma anche gli adempimenti informativi, le rate dei piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, le pretese derivanti da atti di accertamento di vigilanza documentale e le note di rettifica.
Quanto sospeso potrà essere recuperato, senza applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 10.10.2026.

Per rendere nota la volontà di avvalersi della sospensione in argomento, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno richiedere il codice di autorizzazione “6M” tramite il cassetto previdenziale bidirezionale, selezionando la sezione “Posizione aziendale” > “Inquadramento”. Accolta l’istanza, il periodo di competenza sarà dal mese di gennaio 2026 al mese di marzo 2026.
I soggetti destinatari della misura devono essere ricompresi nell’elenco reso noto con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Relativamente alle modalità di compilazione del flusso UniEmens, i datori di lavoro potranno valorizzare nell’elemento “CausaleACredito”, di “AltrePartiteACredito”, della sezione denuncia aziendale, il codice causale “N983”, avente il significato di “Sospensione contributiva eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna, della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi, D.L. n. 25/2026”.
Tale nuovo elemento potrà, dunque, dar luogo a un credito a favore dell’Inps (da versare con le consuete modalità), a un credito a favore del datore di lavoro ovvero a un saldo pari a zero.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già presentato denunce insolute totali o parziali, previa verifica della concessione del codice di autorizzazione, sarà possibile avvalersi della procedura di regolarizzazione per l’esposizione del codice di sospensione nel periodo di riferimento compreso tra il mese di gennaio 2026 e il mese di marzo 2026.

Si rammenta che i datori di lavoro con una pluralità di sedi operative, con unica matricola o autorizzati all’accentramento contributivo, con sede operativa in uno dei territori colpiti, possono sospendere esclusivamente il versamento contributivo inerente ai lavoratori impiegati nelle aree interessate dagli eventi metereologici in argomento. L’importo sospeso, da versare entro il 10.10.2026, dovrà essere esposto nel modello F24 aggiungendo al numero di matricola il medesimo codice utilizzato nelle denunce (N983). I lavoratori autonomi, invece, possono avvalersi della sospensione della quarta rata 2025 attraverso il Cassetto previdenziale del contribuente, indicando nell’oggetto “Contribuzione ordinaria fissi” e nelle note “Sospensione eventi metereologici Calabria, Sardegna e Sicilia 2026”.