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Accertamento, riscossione e contenzioso 21 Marzo 2026

Il “click” che costa caro

Quando la trasmissione telematica trasforma il commercialista in garante (e coobbligato) del Fisco.

C’era una volta l’art. 7 D.L. 269/2003, quel rassicurante scudo normativo che confinava le sanzioni amministrative esclusivamente all’interno del perimetro della società di capitali. Una norma che, per anni, ha cullato i professionisti nell’illusione di una salvaguardia totale rispetto alle “acrobazie” fiscali dei propri clienti. Oggi, di quello scudo, non restano che macerie.Con la dirompente ordinanza 12.03.2026, n. 5638, la Corte di Cassazione ha definitivamente sdoganato una deriva interpretativa tanto rigorosa quanto, all’atto pratico, pericolosa. La Suprema Corte ha infatti stabilito che il professionista risponde in concorso (ex art. 9 D.Lgs. 472/1997) per le violazioni tributarie della società cliente anche se si è limitato alla "mera" trasmissione telematica della dichiarazione, qualora sia anche incaricato della tenuta delle scritture contabili.Il caso esaminato è terrorizzante nella sua banalità: al commercialista non viene contestato di aver architettato chissà quale complessa frode, ma di aver inviato un modello dichiarativo (compilato dal cliente) difforme dalle reali risultanze contabili. Spazzando via l'esimente dell'art. 7, ormai relegata alla sola tutela dei soggetti con rapporto organico aziendale, i giudici elaborano un principio che non ammette sconti: l’incaricato della trasmissione che tiene anche la contabilità ha il preciso dovere professionale (ex art. 1176, c. 2 c.c.) di verificare la conformità della dichiarazione ai dati...

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