Con la pubblicazione del D.Lgs. 231/2001 per la prima volta nell’ordinamento si ammette che anche i soggetti diversi dalle persone fisiche, ossia le società, possono delinquere. Formula del tutto inusitata in quanto si poneva un limite a ciò basandosi sul famoso concetto “societas delinquere non potest”. Scelta obbligata del legislatore chiamato a dare un segnale di inversione della politica criminale fino a quel momento adottata, in presenza di una crescente criminalità d’impresa. La norma, destinata agli enti con o senza personalità giuridica, prevede la possibile condanna di quest’ultimi qualora vengano accertati reati commessi da soggetti in posizione apicale a favore o a loro vantaggio.
Successivamente all’accertamento della responsabilità dell’ente segue la condanna. Le pene previste dal D. Lgs 231 sono strutturate su un sistema sanzionatorio che si articola come segue:
sanzione pecuniaria;
sanzione interdittiva;
confisca.
La sanzione pecuniaria è applicabile ad ogni illecito ammnistrativo e non ha natura risarcitoria; la confisca è una misura volta a neutralizzare il vantaggio economico conseguito dall’ente e ad evitare illeciti arricchimenti provenienti dalla commissione di reati.
La sanzione interdittiva si affianca a quella pecuniaria ed ha un forte potere deterrente. Difatti, questa ha la capacità estrema di paralizzare completamente...