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Lavoro 02 Aprile 2019

Il computo NASpI per detenuti dipendenti del carcere


I detenuti in istituti penitenziari, che svolgono attività lavorativa retribuita all'interno e alle dipendenze della struttura, non hanno diritto alla disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui vengano a trovarsi; lo ha precisato l'INPS, con messaggio 909/2019. Tenendo conto anche della normativa di riferimento e della giurisprudenza di legittimità, nonché dei pareri forniti dal Ministero del Lavoro e da quello della Giustizia, l'Istituto interviene per fornire chiarimenti sulla prestazione di disoccupazione nei confronti del detenuto impegnato in attività di lavoro nell'istituto penitenziario dove si trova ristretto. In merito, viene richiamato l'art. 20 L. 354/1975, come sostituito dall'art. 2 D.Lgs. 124/2018, dove viene stabilito ai commi 1 e 2, rispettivamente, che negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale e che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato. È da sottolineare anche che il successivo comma 13 dispone che la durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Viene richiamata anche la decisione 18505/2006, con la quale la Corte di...

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