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Diritto 23 Gennaio 2020

Il concordato nella liquidazione giudiziale

Strumento che mira al raggiungimento di un accordo del proponente con i creditori e che, a seguito dell'omologa del Tribunale, diventa vincolante per tutte le parti.

Il D.Lgs. 14/2019, emanato in attuazione della Legge delega n. 155/2017, ha segnato una profonda evoluzione nella disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e ciò mediante la realizzazione di un complesso normativo dedito alla trasformazione delle procedure concorsuali da meri sistemi liquidatori o sanzionatori, a veri e propri iter di conservazione del valore dell'impresa. La nuova disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha conservato l'ammissibilità del concordato preventivo puramente “liquidatorio”, mediante il quale il debitore propone che i creditori trovino soddisfazione a fronte della liquidazione del proprio patrimonio (art. 84 CCII). La riforma, pertanto, conferma che la proposta concordataria sia effettuata con ricorso e presentata, a norma dell'art. 240 CCII, tanto dal debitore quanto dai creditori o dai terzi interessati. Tale proposta, oltre a prevedere la suddivisione in classi, nonché la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, è sottoposta al voto dei creditori medesimi ed è approvata con la maggioranza dei crediti ammessi al voto. In assenza di opposizioni, segue l'omologazione del Tribunale competente, il cui decreto è reclamabile innanzi alla Corte d'appello. Tuttavia, a differenza di quanto previsto nella precedente disciplina, il nuovo Codice della crisi ha previsto che la proposta concordataria presentata dal debitore sia...

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