Secondo il costante orientamento della Corte di legittimità, tra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta impropria per causazione del dissesto con operazioni dolose, se contestati in relazione alla medesima procedura fallimentare, non è configurabile il concorso formale, rimanendo pertanto il secondo reato assorbito nel primo, nel caso in cui la relativa condotta sia individuata nell’imputazione con riguardo agli stessi fatti addebitati nell’accusa di bancarotta fraudolenta (Cass., Sez. V, 27.06.2016, n. 44103 ).
Sul punto, è recentemente intervenuta nuovamente la Cassazione, con la sentenza n. 45285/2018 secondo cui le operazioni dolose, in quanto causa del dissesto, per acquisire autonoma rilevanza penale ai fini del reato di cui all’art. 223, c. 2, n. 2 L.F., devono consistere in fatti diversi da quelli contestati nell’imputazione di bancarotta fraudolenta, in termini tali da integrare un concorso materiale con questi ultimi (Cass., Sez. V, 5.01.2017, n. 533). Nel caso esaminato dalla Corte, tale concorso materiale era evidente, sebbene fosse stata contestata la bancarotta per distrazione, in relazione agli stessi fatti correttamente sussunti anche nella fattispecie di cui all’art. 223, c. 2, n. 2, L.F.; i fatti relativi alla causazione del fallimento, infatti, sono riconducibili in plurime operazioni di maggiore complessità strutturale rispetto alle condotte di bancarotta...