Il condebitore in solido si può avvalere della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali solo se ha ad oggetto l'intero debito e non se la transazione riguarda unicamente il debitore che vi aderisce.
La Suprema Corte di Cassazione civile, sez. II, 10/07/2020, n.14711, ritorna sul principio in forza del quale la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.
Di per sé il principio sembra intuitivo, ma nei casi pratici si presta a diverse interpretazioni. Nel fatto esaminato dalla Cassazione menzionata, la Corte di Appello, all'esito di un apprezzamento in punto di fatto, ha ritenuto che, nel caso specifico, la transazione ha estinto il debito di uno solo dei condebitori solidali, permanendo la responsabilità dell'altro per la differenza rispetto al debito originario. In proposito, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui l’art. 1304 c.c., c. 1, nel consentire, in deroga al principio in base al quale il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.
Nel fatto specifico la Corte di Appello ha evidentemente...