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Lavoro 19 Marzo 2021

Il congedo obbligatorio del padre si amplia

A seguito dell'entrata in vigore della legge di Bilancio 2021, si è arrivati a 10 giorni di congedo (più uno facoltativo).

La legge di Bilancio per il 2021, tra altre cose, ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, introdotte in via sperimentale dalla c.d. "Legge Fornero”, si possano applicare anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2021 (1.01-31.12). Oltre a ciò aumenta la durata del congedo obbligatorio a 10 giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita del minore, o dal suo ingresso in famiglia nel caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale. La medesima norma, modificando i precetti della L. 92/2012, introduce la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.
Per godere dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno 15 giorni, e se richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Il datore di lavoro sarà poi tenuto a comunicare all'Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens. Qualora invece sia l'Inps a erogare direttamente le indennità al lavoratore padre, quest'ultimo dovrà presentare l'istanza all'Inps.
La legge di Bilancio ha altresì prorogato per l'anno 2021 la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Come anticipato, il congedo obbligatorio viene concesso anche in caso di morte perinatale. Pertanto, il congedo può essere fruito, sempre entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:
1) figlio nato morto dal 1° giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
2) decesso del figlio nei 10 giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.
Dalla tutela restano, pertanto, esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al 10° giorno di vita.
Per effetto della disposizione, la durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l'anno 2021, a 10 giorni (più uno di congedo facoltativo) da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, oppure nel caso di morte perinatale avvenuta nel periodo sopra indicato. Per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a 7 giorni di congedo obbligatorio (più uno di congedo facoltativo), anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2021. Anche nei casi di morte perinatale avvenuti nell'anno 2020, con periodo di fruizione totalmente o parzialmente ricadente nell'anno 2021, è riconosciuto il diritto a 7 giorni di congedo obbligatorio e un giorno di congedo facoltativo.