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Accertamento, riscossione e contenzioso 27 Luglio 2026

Il Consiglio di Stato blocca la retroattività del Manuale di Frascati

La pronuncia 5627/2026 conferma la sentenza del TAR del Lazio 8013/2026, che aveva sancito l’irretroattività del Manuale di Frascati agli investimenti effettuati anteriormente all’anno 2020.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 14.07.2026, n. 5627 ha respinto l’appello presentato dal MIMIT con il quale si chiedeva l’applicazione retroattiva del Manuale di Frascati agli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nel periodo 2015-2019 e agevolabili ai sensi dell’art. 3, D.L. 145/2013. Dopo la bocciatura del Tar del Lazio, anche il Consiglio di Stato ribadisce che i parametri molto stringenti stabiliti dal Manuale di Frascati non sono applicabili per la valutazione dei progetti di ricerca e sviluppo relativi a periodi d’imposta anteriori al 2020, prima dell’entrata in vigore della L. 160/2019.

Il Manuale di Frascati prevede che, al fine di considerare agevolabile un investimento in ricerca e sviluppo, un requisito essenziale è costituito dal concetto di “innovazione” che deve essere intesa come novità in senso assoluto e non limitata al solo contesto riferibile all’impresa richiedente. La prassi di allora non faceva alcun espresso riferimento al Manuale di Frascati, ma richiamava una nozione di innovazione più ampia, legata al Manuale di Oslo, che mirava a migliorare la competitività dell’impresa, sostenendone il miglioramento dei processi e dei prodotti. La decisione del Consiglio di Stato ha un impatto immediato sia sulle procedure di certificazione, sia sui contenziosi pendenti riguardanti gli atti di recupero del credito d’imposta riferibili al periodo 2015-2019.
Molte contestazioni dell’Agenzia delle Entrate si sono concentrate proprio sugli investimenti effettuati in quel periodo, sfruttando l’incertezza normativa e fondati peraltro su atti impositivi emessi senza il preventivo parere tecnico del MISE. In perfetto stile italiano, infatti, prima si fanno le norme che invogliano le imprese ad effettuare ingenti investimenti, beneficiando di importanti agevolazioni, lasciando ampi vuoti normativi e incertezze interpretative e, successivamente, si recuperano le agevolazioni concesse cambiando le regole in corsa o chiarendo meglio le regole del gioco ad investimenti già conclusi.
Le incertezze normative sono state confermate anche a livello governativo, con numerose interrogazioni parlamentari e confermate peraltro dall’introduzione della procedura di riversamento spontaneo del credito (senza sanzioni né interessi), motivata proprio dall’asserita incertezza interpretativa. Da non sottovalutare che gli atti di recupero del credito d’imposta, emessi spesso per importi elevati, contestano l’indebito utilizzo di crediti inesistenti, con pesanti ripercussioni anche dal punto di vista penale. La via del contenzioso, del resto, sappiamo bene che è una montagna difficile da scalare a causa dell’obbligo di versamento delle somme dovute in pendenza di giudizio, a cui si aggiunge la prassi consolidata di negare la sospensione dell’atto impugnato e una sostanziale incertezza sull’esito finale. Recentemente il MEF, intervenendo sulla distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, ha precisato che l’eventuale assenza dei requisiti sostanziali del Manuale può incidere sulla spettanza del beneficio, ma non ne determina l’inesistenza.

Potremmo concludere affermando che si tratta di scene di vita quotidiana, basti pensare ad altre tristi vicende che, per fortuna, sembrano adesso vedere uno spiraglio di luce come quella, ad esempio, riguardante le contestazioni in materia superbonus.