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Diritto 06 Marzo 2019

Il contraddittorio, questo sconosciuto


Più volte i Supremi Giudici si sono pronunciati a favore di un contraddittorio durante il quale siano valutate tutte le motivazioni e le memorie presentate dal contribuente: ciò nel rispetto dello Statuto del Contribuente che prevede l'obbligo del contraddittorio preventivo, a pena di nullità dell'atto (art. 12, c. 7). Ma cosa deve fare l'Amministrazione Finanziaria per assolvere a questo obbligo? È sufficiente che riporti nell'atto solo l'acquisizione e la lettura delle memorie? O nello Statuto del Contribuente dovrebbe leggersi altresì l'obbligo per l'ufficio di spiegare le ragioni del mancato accoglimento o della non condivisione delle osservazioni difensive del contribuente? In mancanza di questo tipo di interpretazione, la nullità prevista dalla norma sopra menzionata non è sostanziale in quanto la sua applicazione vale nel solo caso in cui manchi nell'atto un pur minimo riferimento alle memorie: in tutti gli altri casi, anche per un semplice e rapido accenno alle memorie, l'obbligo del corretto contraddittorio endo-procedimentale verrà ritenuto assolto correttamente. Anzi, c'è da dire che, sempre più frequentemente, i giudici tributari di prime cure non danno affatto importanza all'art. 12 in quanto si esprimono a favore del contraddittorio solo quando l'Ufficio, nell'avviso di accertamento o in sede processuale, riferisce in modo espresso di non...

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