La normativa cardine in tema di giurisdizione internazionale all'interno dell'UE è il Regolamento UE n. 1215/2012, c.d. “Bruxelles I-bis”, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale che si applica alle azioni giudiziarie proposte a partire dal 10.01.2015 in luogo del Reg. c.d. “Bruxelles I” [(CE) n. 44/2001]. In particolare, in materia contrattuale il Regolamento Bruxelles I-bis attribuisce alla volontà delle parti piena autonomia nell'attribuzione della competenza alle autorità giudiziarie di uno Stato membro, o come avviene più di frequente nella prassi, ad uno specifico giudice nazionale. La clausola, detta “di proroga” di competenza deve rispettare soltanto alcuni requisiti di forma (scritta e non solo), dettati dall'art. 25.
Dunque, le parti sono libere di attribuire la competenza al giudice che preferiscono, straniero o italiano che sia, anche diverso da quello del domicilio dell'agente individuato dall'ordinamento italiano. Tuttavia, ove l'attribuzione di competenza sia a favore di un foro italiano, le parti non possono agire davanti al giudice ordinario, ma sono necessariamente tenute a adire il giudice del lavoro. Infatti, il Codice di procedura civile italiano, all'art. 409 e successivi, stabilisce che sono soggette al rito del lavoro le controversie relative ai rapporti di agenzia ove...