Con il contratto estimatorio il proprietario (tradens) consegna una o più cose mobili a un soggetto (accipiens) che si obbliga a pagare il prezzo, salvo restituire quanto ricevuto nel termine stabilito. L'accipiens non acquista la proprietà del bene né assume l’obbligazione di venderla, ma è tenuto al pagamento del prezzo di stima, ove alieni, per proprio conto e nel proprio interesse, a terzi, le cose consegnate, oppure non provveda, nel termine convenuto, alla restituzione.
L’operazione economica trova giustificazione, da una parte, nell’interesse del proprietario di avvalersi dell’organizzazione di altri imprenditori per far conoscere i propri prodotti; dall’altra, nell’interesse dell’accipiens di avere a disposizione beni in vista della rivendita, con la sicurezza di poter restituire entro il termine stabilito l’invenduto, andando così esente dal pagamento del prezzo (Cass., 17.07.2003, n. 1196). Va precisato che il contratto estimatorio è un contratto reale: ciò significa che l’accordo delle parti non è ancora sufficiente per dirsi formato il vincolo negoziale che viene a esistenza solo al momento della consegna delle cose dal tradens.
L’art. 1556 c.c. prevede, inoltre, che oggetto del contratto siano beni mobili. Si è osservato che la struttura del rapporto, al fine di rendere effettiva la facoltà dell’accipiens di restituire...