La presenza di un futuro obbligo a contrarre comporta l'obbligo di manifestare in un successivo definitivo atto la propria determinazione alla liberalità che, viceversa, nel contratto di donazione è frutto di una volontà spontaneamente e istantaneamente manifestata.
Il processo trae origine dalla domanda innanzi al Tribunale, nei confronti del fratello, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile; l'attore esponeva che il convenuto si era impegnato a trasferirgli il bene, con atto dell'11.06.1989, nel quale aveva dichiarato di "donare" al fratello un immobile, realizzato nel periodo in cui vivevano insieme con l'apporto di entrambi. Il Tribunale accoglieva la domanda. Proposto appello, in primo luogo, la Corte distrettuale escludeva che la dichiarazione dell'11.06.1989 configurasse una donazione o una promessa di donazione, perché carente dei requisiti formali richiesti dalla legge a pena di nullità. Non era nemmeno configurabile un preliminare di vendita, in quanto mancante del corrispettivo del trasferimento del bene e dei dati identificativi dell'immobile, costituiti dai confini, dai riferimenti catastali e dalla planimetria, ancor più necessaria trattandosi di un'unità immobiliare compresa in un'altra unità di maggiore estensione. In ultimo, si è espressa la Cassazione civile, Sez. II, 4.03.2020, n. 6080, affermando preliminarmente che, anche per gli atti unilaterali, va esteso il principio, secondo cui, nell'interpretazione delle clausole contrattuali, il giudice di merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime, deve arrestarsi al...