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Diritto 20 Giugno 2019

Il controllo del tribunale negli accordi di ristrutturazione


L'art. 182-bis L.F. prevede che l'imprenditore in stato di crisi possa domandare, depositando la documentazione di cui all'art. 161 L.F., l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente a una relazione redatta da un professionista (designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, c. 3, lett. d L.F.) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei previsti termini (120 giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione). L'accordo deve essere pubblicato nel Registro delle Imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dunque, in base all'art. 182-bis L.F., l'oggetto della prevista pubblicità è l'accordo, non la relazione o gli allegati. Con la recente sentenza 12064/2019, la Cassazione ha ribadito che l'accordo di ristrutturazione partecipa della comune natura di procedura concorsuale propria del concordato preventivo (vedi in tal senso, Cass. n. 1182/2018, Cass. n. 9087/2018, Cass. n. 16347/2018). E in coerenza con quanto precedentemente affermato dalla Corte medesima a proposito...

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