L’ispettorato Nazionale del Lavoro, seguendo la linea tracciata dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza sul tema, conferma che al convivente more uxorio non si applicano le medesime tutele previdenziali e lavoristiche previste per il partecipante all’impresa familiare. Nel dettaglio, l’Ispettorato, con nota n. 879/2023, rispondendo al quesito formulato dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Cosenza tramite l’Ispettorato interregionale del lavoro di Napoli, conferma l’orientamento consegnato in precedenza dall’Inps con circolare n. 66/2017, in cui si diversificava la posizione dell’unione civile, assimilabile al matrimonio, da quella della convivenza more uxorio.
In particolare, l’Inps, in linea con le disposizioni di cui all’art. 1, cc. 2-35 L. 76/2016 (cosiddetta Legge Cirinnà), aveva riconosciuto solo agli uniti civilmente le medesime tutele previste per i coniugi, tra cui quelle relative all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c., escludendo invece i conviventi di fatto, ossia more uxorio, soggetti alla disciplina specifica di cui all’art. 230-ter c.c.
Pertanto, anche secondo l’Ispettorato, a oggi non è possibile equiparare la convivenza more uxorio all'unione civile e al matrimonio, con la conseguenza che, a livello previdenziale, non sussiste l’obbligo contributivo e di iscrizione alle gestioni autonome quale collaboratore e/o...