Il CPB cessa se la Snc diventa impresa individuale
La Faq del 7.01.2026 chiarisce che la cessione della quota in una Snc, con prosecuzione dell’attività da parte del socio superstite, comporta lo scioglimento della società e la cessazione del CPB per la seconda annualità concordata.
Il caso di una Snc composta da 2 soci che, dopo il recesso di uno di essi, prosegue l’attività con il solo socio superstite mette in evidenza un aspetto rilevante del CPB. Nella Faq 7.01.2026, n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la prosecuzione dell’attività in forma individuale comporta lo scioglimento della società e la cessazione del concordato, ai sensi dell’art. 21, c. 1, lett. b-ter) D.Lgs. 13/2024, a partire dalla seconda annualità concordata.Fattispecie concreta - Una Snc composta da 2 soci aveva aderito al CPB per i periodi d’imposta 2024 e 2025. Nel settembre 2025 1 dei 2 soci aveva ceduto la propria quota all’altro. Per effetto della cessione era venuta meno la pluralità dei soci e, con atto notarile, la società era stata trasformata in impresa individuale a decorrere dallo stesso mese. Contestualmente era stata aperta una nuova partita Iva intestata al socio superstite. L’operazione aveva lasciato sostanzialmente invariata l’attività economica. Il socio superstite aveva infatti proseguito l’esercizio dell’impresa, mantenendo il complesso aziendale e continuando l’attività precedentemente svolta dalla Snc. Il dubbio sottoposto all’Agenzia riguardava la possibilità di considerare l’operazione come una semplice prosecuzione dell’attività oppure come una causa di cessazione del CPB per il periodo d’imposta 2025.Risposta dell’Agenzia - L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la trasformazione “atipica” da...