Diritto del lavoro e legislazione sociale
15 Luglio 2026
Il credito dei lavoratori in appalto è prevalente sugli altri
La sentenza conferma che i lavoratori impiegati nell’appalto possono agire direttamente contro il committente ex art. 1676 c.c., prevalendo sugli altri creditori dell’appaltatore fallito.
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza 15.06.2026, n. 164, chiarisce che i crediti di lavoro dei lavoratori dell’appalto consentono azione diretta verso il committente. Si tratta di un concetto che può apparire scontato, ma che di fatto viene a scontrarsi con l’esigenza di riscossione del credito da parte degli altri creditori dell’imprenditore fallito, i quali, ovviamente, fanno affidamento sul pagamento della commessa portata a termine dall’appaltatore.Di fatto più che di "credito privilegiato" dei lavoratori, si deve interpretare l’art. 1676 c.c. come possibile azione diretta degli stessi verso il committente, il quale nell’ambito dello sviluppo dell’appalto ha usufruito della prestazione degli stessi.Chiaramente le posizioni dei lavoratori non pagati e dei creditori non soddisfatti entrano in concorrenza. La norma, a tutela dei primi, offre la possibilità di un’azione che incide direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito; ciò implica, legittimamente, che l’ottenere soddisfazione del credito da lavoro attraverso una somma, non ancora entrata nel patrimonio del fallito, comporti una salvaguardia delle ragioni dei dipendenti dell’appaltatore che possono contare sulle somme dovute dal committente per l’esecuzione dell’opera appaltata.La sentenza esclude che vi sia violazione dell’art. 3 Cost. sotto l’aspetto della “par condicio creditorum, ... non essendo...