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Diritto 26 Marzo 2019

Il credito dell’appaltatore nel concordato preventivo


Il credito maturato dall’appaltatore nei confronti di una società che richiede al Tribunale competente l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, gode di collocazione differente a seconda che il rapporto contrattuale sia terminato o meno alla data di presentazione della domanda medesima. Al riguardo, come rilevato dal Tribunale di Genova nel provvedimento 26.02.2018, in tema di rapporti pendenti al momento della domanda di concordato, gli unici crediti sottoponibili a falcidia sono quelli che nascono per prestazioni rese prima dell’apertura della procedura, in relazione a contratti di durata, in cui sia possibile isolare (come credito anteriore alla procedura, cui si applicano gli artt. 167 e 184 L.F.) il corrispettivo spettante per le prestazioni rese fino a una certa data. Orbene, come noto, il contratto di appalto non è qualificabile quale contratto di durata, laddove, ancorché la prestazione dell’appaltatore possa richiedere il compimento di una attività prolungata nel tempo, la medesima non è frazionabile nel tempo (Tribunale di Udine, 23.02.2017). In buona sostanza, l’adempimento all’obbligazione dell’appaltatore avviene istantaneamente con il completamento e la consegna dell’opera, da cui deriva il diritto al pagamento del corrispettivo. Sul punto, prosegue il citato Tribunale, non devono essere considerati “anteriori”, ai fini dell’applicazione degli artt....

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