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Diritto 03 Gennaio 2019

Il credito fondiario non ammesso al passivo


La Corte di Cassazione, con la sentenza 28.09.2018, n. 23482, ha stabilito che, laddove il creditore procedente abbia proposto la domanda di ammissione al passivo del fallimento e tale domanda sia stata respinta, al creditore medesimo non può essere attribuito il ricavato della vendita operata in sede esecutiva. Lo stesso accadra nell’ipotesi in cui il creditore fondiario sia stato ammesso al passivo del fallimento per un determinato importo, con provvedimento ormai definitivo. In tale ipotesi, ritiene la Corte, sarebbe illogica una differente determinazione del credito da parte del giudice dell’esecuzione, posto che tale determinazione è già avvenuta in via definitiva nella sua sede propria. Le medesime considerazioni possono proporsi per l’ipotesi in cui l’accertamento e la graduazione del credito dell’istituto fondiario procedente sia comunque avvenuta in sede fallimentare, in quanto il principio per cui la cognizione sull’entità e sulla collocazione dei crediti nei confronti del fallito va operata in sede fallimentare, e non dal giudice dell’esecuzione, è valido anche laddove si debba effettuare un’attribuzione di carattere provvisorio. Ancora una volta, non avrebbe senso imporre al giudice dell’esecuzione una determinazione del credito, con carattere provvisorio e non definitivo, laddove ve ne sia già una, per quanto anch’essa non definitiva, operata dagli organi cui...

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