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Diritto
26 Ottobre 2023
Il creditore non tempestivo libera il fideiussore
Se il garantito, cioè nella maggior parte dei casi la banca, non si attiva entro un determinato periodo per recuperare il proprio credito, il relativo diritto si estingue e il garante non è più tenuto a pagare.
Il legislatore ha disciplinato agli artt. 1955-1957 c.c. le cause di estinzione del rapporto obbligatorio fideiussorio, cioè le ipotesi in cui la garanzia non è più valida. Tra tali cause estintive spicca quella prevista dall’art. 1957 c.c. “scadenza dell'obbligazione principale” secondo cui “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro 2 mesi. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.
La ratio di tale norma va ricercata nel carattere sussidiario che contraddistingue l’obbligazione fideiussoria cd. ordinaria. Infatti, il legislatore introduce a carico del creditore l’onere di attivarsi precipuamente nei confronti del debitore principale, tramite l’introduzione di specifiche istanze e azioni. Tale attivazione rappresenta condizione essenziale per l’efficacia dell’obbligazione di garanzia che lega creditore e fideiussore, appunto sussidiaria all’obbligazione principale. In tal modo il legislatore persegue...